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FONDO PMI : Le nuove coperture operative dal 1° gennaio .

2024-01-05 16:35

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Dal 1° gennaio è operativa la riforma del Fondo di Garanzia inserita nel “decreto anticipi”e valida per un anno, fino al 31 dicembre 2024.

Dal 1° gennaio è operativa la riforma del Fondo di Garanzia inserita nel “decreto anticipi”e valida per un anno, fino al 31 dicembre 2024, con la sola eccezione della sospensione della notifica alla Commissione Ue e della relativa autorizzazione per la parte relativa alle imprese che hanno i requisiti di small mid cap.
Ecco in breve le novità .  


1. Tempi: validità fino al 31.12.2023 
La riforma, che resterà in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, si è resa necessaria alla luce della scadenza del regime straordinario consentito dal Temporary framework europeo sugli aiuti di Stato. Rispetto alle regole speciali. Il fabbisogno dell’operazione, per il 2024, è stimato in 2,9 miliardi, e una prima previsione indica in oltre 200mila le garanzie che dovrebbero essere attivate.


2.Liquidità: garanzia al 55% o al 60% . No alle PMI più esposte . 

Le nuove regole escludono dall’accesso al Fondo di garanzia le imprese che rientrano nella fascia 5 del modello di valutazione basato sul merito di credito (si tratta delle aziende a più alto rischio). Per le imprese in fascia 1 e 2 (le meno rischiose) la garanzia legata a operazioni di liquidità scende dal 60 al 55%, per quelle in fascia 3 e 4 dall’80 al 60%.La rimodulazione delle coperture si applica alle richieste di ammissione deliberate dal 1°gennaio e a quelle precedenti ma non ancora deliberate.


3.Garanzia per investimenti : copertura all'80% .

Per tutte le imprese ammesse, se si tratta di finanziamenti finalizzati a investimenti, e per le startup, la copertura sarà dell’80%. Fissato invece il 50% per investimenti nel capitale di rischio delle imprese beneficiarie. Stop alla più generosa delle aliquote, 90%, che con il Temporary framework era concessa per investimenti finalizzati alla transizione energetica.  Si applica l’80% anche per le operazioni di importo ridotto, cioè fino a 40mila euro; per quelle che riguardano il microcredito e, fino a 80mila euro, per le operazioni dei Confidi in controgaranzia. Per que- sti tre tipi di operazione il modello di valutazione del Fondo si applica, ove possibile, solo ai fini della gestione e presidio dei rischi.


4. Riduzione delle commissioni .

La commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento, fortemente contestata dalle imprese, sarà applicata solo a chi richiede la garanzia diretta (oltre il 5% di annullamenti da parte delle banche) e con esclusione dei casi di rinuncia da parte dei beneficiari. Stop alle commissioni per le richieste di ammissione presentare da microimprese e deliberate a partire dal 1° gennaio.


5. Small MID CAP : accesso al fondo entro il 15% della dote.

Uno dei punti più controversi fin dall’inizio è stata la riapertura del Fondo alle small mid cap, nei limiti del 15% della dotazione e con coperture più basse: 30% per la liquidità e 40% per investimenti e startup. Le small mid cap dovranno pagare una commissione pari all’1,25% dell’importo garantito. Come detto, va però attesa l’autorizzazione formale della Commissione europea.


6. Terzo settore : ammessi gli enti con tetto fino a 60k . 

Per la prima volta accederanno anche gli enti del Terzo settore: ammessi senza valutazione, con copertura all’80%e importo massimo di 60mila euro ma solo entro un plafond pari al 5% dotazione complessiva del Fondo.Via libera da subito per quelli iscritti al registro nazionale (Runts) e al Repertorio economico amministrativo(Rea),mentre quelli non iscritti e gli enti religiosi civilmente riconosciuti dovranno prima aspettare l’istituzione di un’apposita sezione speciale del Fondo. Cambia anche l’importo minimo dei bond nell’ambito dei cosiddetti basket bond, con una riduzione da 2 milioni a 500mila euro.


la Redazione 





*Fonte il Sole 24ore 


























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