Con il decreto interministeriale 21 gennaio 2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, viene data attuazione ai commi 451–454 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introducendo un meccanismo di premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori per le operazioni assistite dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Il provvedimento interviene su un punto delicato del sistema delle garanzie pubbliche: la distribuzione del rischio tra Stato e intermediari finanziari. Non modifica la struttura del Fondo, ma introduce una componente economica aggiuntiva che incide direttamente sui comportamenti degli operatori.
Il premio si applica alle garanzie richieste e concesse successivamente all’entrata in vigore del decreto. La logica non è generalizzata, ma selettiva: il calcolo è parametrato all’importo garantito totale del singolo soggetto finanziatore e a una soglia di esenzione.
Il meccanismo di calcolo: proporzionalità e soglia di esenzione
Il decreto stabilisce che il premio aggiuntivo non è dovuto qualora l’importo garantito totale non superi il valore massimo tra il 30% del totale dei finanziamenti erogati e la soglia di esenzione prevista.
Il legislatore introduce così un primo elemento di proporzionalità . L’utilizzo della garanzia pubblica fino a un certo livello viene considerato fisiologico; oltre tale limite, l’intermediario è chiamato a contribuire maggiormente al sistema.
Nel caso in cui l’importo garantito totale ecceda il predetto valore massimo, il premio si applica esclusivamente sulla quota eccedente, secondo una struttura progressiva:
– aliquota dello 0,5% sulle quote comprese tra il 30% e il 60% del totale dei finanziamenti erogati (o tra la soglia di esenzione e il 60% qualora la soglia si collochi in tale intervallo);
– aliquota dell’1,5% sulle quote superiori al 60% del totale dei finanziamenti erogati (o superiori alla soglia di esenzione, se questa eccede il 60%).
La costruzione è chiaramente ispirata a un principio di progressività : maggiore è il ricorso alla copertura pubblica rispetto al portafoglio complessivo erogato, maggiore è l’onere aggiuntivo.
La clausola premiale: qualità del portafoglio e riduzione del 50%
Il decreto introduce un elemento correttivo rilevante: la riduzione del 50% del premio aggiuntivo qualora almeno il 60% degli importi garantiti riguardi soggetti beneficiari collocati nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione disciplinato nella Parte IX, paragrafo A, delle disposizioni operative del Fondo.
La norma non si limita quindi a colpire il volume delle garanzie, ma incentiva indirettamente una maggiore attenzione alla qualità del portafoglio garantito. L’intermediario che indirizza la garanzia verso imprese con determinati profili di rischio può beneficiare di una significativa riduzione dell’onere.
Si delinea così un doppio livello di responsabilizzazione: quantitativo (quanto si utilizza la garanzia) e qualitativo (a favore di quali soggetti la si utilizza).
Termini di versamento e conseguenze dell’inadempimento
Il premio aggiuntivo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello di riferimento. La previsione introduce una scansione temporale certa e un obbligo finanziario diretto.
In caso di omesso versamento, il decreto prevede l’attivazione delle procedure di recupero del credito mediante la procedura esattoriale di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Inoltre, il Consiglio di gestione del Fondo, previa istruttoria del Gestore, può deliberare limitazioni operative, graduate in funzione della gravità dell’inadempimento, fino all’inibizione temporanea a operare con il Fondo per un periodo massimo di dodici mesi o fino all’integrale versamento dovuto.
La previsione di limitazioni operative evidenzia come il premio aggiuntivo non sia una semplice componente economica accessoria, ma uno strumento di regolazione del comportamento degli intermediari.
Implicazioni sistemiche: verso una maggiore selettività nell’uso della garanzia pubblica
Il decreto 21 gennaio 2026 si inserisce in un contesto di progressiva normalizzazione del sistema delle garanzie pubbliche dopo la fase emergenziale degli anni precedenti. L’introduzione del premio aggiuntivo mira a riequilibrare l’utilizzo dello strumento, evitando un ricorso eccessivo o sistematico alla copertura pubblica.
La struttura progressiva del premio e la clausola di riduzione collegata alla qualità del portafoglio suggeriscono una chiara finalità : stimolare un uso più selettivo e responsabile della garanzia.
Per le PMI, l’impatto sarà indirettamente percepibile nelle politiche creditizie degli intermediari. Per le banche, il provvedimento comporta una valutazione più attenta della composizione del proprio portafoglio garantito e della convenienza economica dell’accesso al Fondo.
Il Fondo di garanzia resta uno strumento centrale di politica industriale.
Il nuovo premio aggiuntivo ne ridefinisce gli equilibri interni, rafforzando la logica di corresponsabilità tra settore pubblico e sistema finanziario.
Misurare per evolvere.



